dell’Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Trento
Premessa
CAP. 1 – L’Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Trento.
CAP. 2 – Adesione e partecipazione all’Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Trento.
CAP. 3 – Articolazione dell’Associazione diocesana della Diocesi di Trento.
CAP. 4 – Ordinamento delle Associazioni parrocchiali ed interparrocchiali
CAP. 5 – Ordinamento dell’Associazione diocesana.
CAP. 6 – Disposizioni amministrative.
CAP. 7 – Norme finali e transitorie.
Premessa
Lo Statuto rinnovato dell’Azione Cattolica Italiana, approvato dall’Assemblea Straordinaria il 12-14 settembre 2003 e dal Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana il 19 novembre 2003, è il riferimento dell’Azione Cattolica diocesana, per le scelte ideali che lo ispirano e per le norme che ne definiscono la vita e l’ordinamento.
L’Associazione diocesana intende impegnarsi a realizzare le scelte di fondo che lo Statuto ha compiuto, ritenendo di contribuire, anche attraverso le stesse, alla crescita della comunità ecclesiale della Diocesi di Trento.
L’Atto Normativo diocesano diviene lo strumento che declina la vita e l’organizzazione specifica dell’Associazione diocesana con la Chiesa locale di cui è parte e la cui missione intende servire, in stretta collaborazione con il suo Arcivescovo.
Tre sono le scelte di fondo attraverso le quali l’Associazione si propone di contribuire alla crescita della comunità ecclesiale:
A. Avere a cuore la dimensione diocesana della Chiesa, spendersi per essa, dedicarsi alle sue scelte pastorali coltivando la vita delle comunità parrocchiali, anche di quelle più piccole che non godessero della presenza del sacerdote, e favorendo contemporaneamente il superamento del ripiegamento intraparrocchiale delle comunità cristiane, coltivando apertura alle unità pastorali e alle attività interparrocchiali.
B. Orientare con decisione il proprio impegno missionario verso l’evangelizzazione e la nuova evangelizzazione impegnandosi a
– annunciare il Vangelo nella quotidianità con le parole vive della testimonianza, del dialogo interpersonale e dei gesti di premura verso chi è povero, piccolo;
– ricercare occasioni di dialogo vero con chi si sente estraneo al Vangelo o perfino avversario.
C. Promuovere la valorizzazione della vocazione laicale come risposta in pienezza alla vocazione battesimale, non solo attraverso la collaborazione pastorale, tramite l’assunzione di ruoli e servizi ecclesiali, ma soprattutto facendosi attenti ad uno stile di presenza nella società, luogo in cui i laici sono prioritariamente chiamati a declinare il rapporto fede e vita.
Il presente Atto Normativo, al di là del linguaggio formale che connota tutti i testi di tale natura, rappresenta l’impegno di una Associazione che assume il mandato di continuare l’annuncio del Vangelo in questo nostro tempo di cambiamento, con il desiderio di andare incontro a tutti, di ascoltarne le attese, di sostenerne le speranze, di accoglierne le paure e le domande, parlando il linguaggio di tutti con concretezza.
E’ un’AC della vita quotidiana, è l’AC di “Nazareth”, è quella della “Gaudium et Spes”. E’ l’AC della condivisione, è l’AC che valorizza la vocazione dei laici per dare forma alla missione della Chiesa.
CAP. 1 – L’Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Trento
ART. 1 – Atto Normativo Diocesano
Il presente Atto Normativo dell’Azione Cattolica della Diocesi di Trento è lo strumento previsto dallo Statuto nazionale (art. 21) e dal Regolamento nazionale di attuazione (artt. 14, 15 e 16 ) per esplicitare in maniera più mirata alla realtà locale gli ideali e le scelte in essi contenuti.
ART. 2 – L’Associazione diocesana
Nella Diocesi di Trento è presente l’Associazione diocesana di Azione Cattolica. Essa è parte dell’unica Associazione nazionale e riunisce tutti i laici che nella Diocesi aderiscono all’Azione Cattolica Italiana. E’ legata alle altre Associazioni diocesane di Azione Cattolica con le quali condivide il medesimo carisma, gli stessi ideali e i vincoli associativi di solidarietà e reciproco sostegno, nella pienezza della comunione ecclesiale.
L’Azione Cattolica della Diocesi di Trento ha la propria sede in Via Borsieri, 7 – 38100 Trento.
Ne è rappresentante legale il Presidente diocesano pro-tempore.
ART. 3 – Storia dell’A.C. diocesana
L’Azione Cattolica trentina nasce verso la fine del XIX secolo. Si costituisce ufficialmente il 9 agosto 1898 con il nome di Comitato Diocesano Trentino per l’Azione Cattolica e con l’obiettivo principale di animare cristianamente ogni realtà economica, sociale, politica, educativa.
Esso svolge un ruolo di coordinatore e promotore del variegato complesso di opere sociali che il mondo cattolico trentino realizza in quegli anni e dà vita ad altri enti, con cui continua ad interagire, per promuovere lo sviluppo economico, la sicurezza sociale e per rispondere alle gravi difficoltà economiche, che trovano riscontro nella crescente emigrazione (cooperative di produzione e consumo, casse rurali, società agricolo-operaie, ecc.); contemporaneamente accentua la formazione religiosa, morale e sociale “per l’educazione delle coscienze e l’infusione dei principi sociali cristiani nelle masse popolari”, come scrive Alcide De Gasperi su La Voce Cattolica il 13 dicembre 1905.
Il periodo fascista comprime e distrugge quanto creato dal cattolicesimo organizzato trentino; rimane solo l’ambito religioso e dottrinale a poter essere frequentato pubblicamente e in forma organizzata da parte del mondo cattolico. L’Azione Cattolica continua ad essere l’ambito entro cui ampie masse, e non solo l’élite, possono dare forma ed espressione alla loro appartenenza ecclesiale, trovare occasioni formative, esprimere anche un vivace attivismo laicale che talvolta anticipa certi spunti del Concilio Vaticano II.
Nel 1969, facendo proprie le direttive del Concilio Ecumenico Vaticano II, l’Azione Cattolica Italiana si rinnova approvando un nuovo Statuto. In quegli anni l’Azione Cattolica di Trento ridimensiona notevolmente la propria presenza nella realtà sociale e si caratterizza in un impegno principalmente apostolico e religioso, in un periodo che vede anche un forte calo nel numero degli aderenti e nella presenza sul territorio.
Nel 2003 con l’approvazione del nuovo Statuto, mantenuti inalterati i primi dieci articoli del testo del 1969, viene sottolineata l’importanza del radicamento diocesano dell’associazione e l’Atto Normativo è il frutto di questa nuova riflessione.
L’AC trentina fin dalle sue origini ha promosso la costruzione di opere e strutture che per molti anni sono state destinate alla formazione spirituale e culturale dei suoi aderenti e della Chiesa locale tutta. Negli anni ’70 il patrimonio immobiliare dell’Azione Cattolica è confluito nella società Cooperativa Sociale S.P.E.S. – TRENTO (Servizi Pastorali Educativi Sociali) che mantiene la finalità sociale e formativa; in particolare provvede alle necessità dell’Associazione e risponde all’istanza sociale molto forte di servizio agli anziani.
ART. 4 – Scelte dell’Azione Cattolica della Diocesi di Trento
L’Azione Cattolica della Diocesi di Trento nell’offrire il proprio contributo alla crescita della comunità ecclesiale locale si richiama innanzitutto agli ideali ed agli impegni concreti dell’Azione Cattolica Italiana e si sente interpellata dal mandato conferito da Paolo VI alla nostra Chiesa l’8 marzo 1964: (“Discorso alla Chiesa di Trento”, in Rivista Diocesana Trentina XC (1964) 3, 197s).
Considerando lo specifico culturale, sociale ed ecclesiale della terra trentina, essa si propone in particolare di:
– radicare e promuovere l’identità associativa della scelta formativa, religiosa e missionaria, impegnandosi a realizzarla con modalità adeguate alle varie età della vita e ai mutamenti delle situazioni;
– privilegiare la crescita della spiritualità laicale alla luce della Parola di Dio;
– agire come scelta primaria nella parrocchia, in quanto più vicina a tutti, più prossima agli ultimi ed ai “nuovi lontani”, sempre nella comunione diocesana;
– favorire lo stile dell’unitarietà nella comunione tra Associazioni parrocchiali e Associazione diocesana, nella comunione tra generazioni e nella corresponsabilità associativa;
– leggere le situazioni sociali, culturali ed ecclesiali per proporre a livello diocesano occasioni di approfondimento e di dialogo;
– promuovere il confronto e il dialogo con le altre associazioni e movimenti presenti nella Chiesa locale, nel rispetto della diversità dei carismi, riconoscendo in tale pluralità una ricchezza;
– riservare particolare attenzione alle iniziative promosse dalla diocesi in campo ecumenico.
Le caratteristiche formative dell’Associazione si concretizzano, oltre che nei cammini parrocchiali e in altre iniziative diocesane, nell’attività della casa d’incontro “Gaudium et spes” pensata dall’Azione Cattolica come luogo di formazione e di dialogo con il mondo contemporaneo: risponde alla finalità di avere un luogo di formazione per gli aderenti, di essere occasione d’incontro per tutti i cristiani che desiderano trovare percorsi di approfondimento per coniugare fede e vita e, in sintonia con la costituzione conciliare di cui porta il nome, vuole essere un luogo di dialogo con i «lontani» su temi d’interesse comune.
ART. 5 – Gli Assistenti
I Sacerdoti Assistenti esercitano il loro servizio ministeriale quali partecipi della missione del Vescovo, segni della sua presenza e membri del presbiterio, in modo che la collaborazione nell’apostolato di sacerdoti e laici renda più piena la comunione ecclesiale dell’Associazione.
Sono nominati per ciascuna Associazione parrocchiale/interparrocchiale e per quella diocesana dall’Arcivescovo.
Essi partecipano ad ogni aspetto della vita dell’Associazione per contribuire ad alimentarne la vita spirituale ed il senso apostolico. Prendono parte alle sedute dei suoi organi deliberativi e, pur non avendo diritto di voto, collaborano con la loro sensibilità e competenza alla delineazione delle scelte associative e al discernimento per l’assunzione delle decisioni.
CAP. 2 – Adesione e partecipazione all’Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Trento
ART. 6 – Adesione
Si entra a far parte dell’Azione Cattolica diocesana con atto esplicito di adesione, rinnovato ogni anno, manifestato attraverso le sue articolazioni territoriali, i gruppi e i movimenti di A.C.
L’adesione è libera e personale, in risposta alla chiamata a vivere la propria vocazione alla santità laicale nella Chiesa locale.
Le modalità di adesione sono definite dalla Presidenza diocesana con riferimento anche alle indicazioni espresse annualmente dal Consiglio nazionale.
ART. 7 – Partecipazione
Ogni socio è corresponsabile della vita dell’Associazione, cui contribuisce:
– con la preghiera;
– con l’impegno di formazione;
– con la partecipazione alle sue iniziative e ai momenti democratici;
– con il diritto di elettorato attivo e passivo negli organi associativi secondo le modalità previste dal presente Atto Normativo;
– con la promozione e il sostegno anche economico di essa.
ART. 8 – Esercizio del diritto di voto – delega
Il voto si esercita personalmente e può essere delegato unicamente nell’Assemblea diocesana ordinaria. La delega va espressa esclusivamente in forma scritta dagli aventi diritto ad un altro aderente della propria Associazione parrocchiale, gruppo o movimento che non sia già delegato. Il voto non può essere delegato nell’Assemblea parrocchiale.
CAP. 3 – Articolazione dell’Associazione diocesana della Diocesi di Trento
ART. 9 – Articolazioni territoriali
L’Associazione diocesana di AC si articola in Associazioni territoriali, di norma parrocchiali.
Per esigenze legate al contesto ecclesiale e alla vita associativa possono sorgere anche Associazioni interparrocchiali (o secondo le unità pastorali) e gruppi diocesani; il Consiglio diocesano ne verifica l’opportunità e le modalità di costituzione.
ART. 10 – Associazioni parrocchiali
Le Associazioni parrocchiali rappresentano il luogo ordinario di vita e di esperienza associativa in cui le persone incontrano concretamente l’AC e ne fanno esperienza.
La struttura organizzativa delle Associazioni parrocchiali è costituita da:
– l’Assemblea;
– il Consiglio;
– il Presidente.
ART. 11 – Associazioni interparrocchiali
Al fine di favorire un’azione pastorale più rispondente alle esigenze della comunità, una vita associativa più dinamica ed un aiuto reciproco, possono essere costituite Associazioni interparrocchiali unendo due o più Associazioni parrocchiali presenti sul medesimo territorio o singoli aderenti di parrocchie vicine ove non sia già costituita un’Associazione parrocchiale.
La struttura organizzativa è composta da un’Assemblea che garantisce la partecipazione di tutti gli aderenti delle parrocchie interessate, da un Consiglio e da un unico Presidente che agirà in collaborazione con i parroci e le comunità parrocchiali che hanno costituito l’Associazione interparrocchiale.
ART. 12 – Gruppi diocesani
In rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti, gli aderenti possono costituire dei gruppi diocesani.
I gruppi hanno un proprio Responsabile nominato dai componenti, la cui nomina viene comunicata al Consiglio diocesano.
CAP. 4 – Ordinamento delle Associazioni parrocchiali ed interparrocchiali
ART. 13 – L’Assemblea
L’Assemblea riunisce tutti gli aderenti dell’Associazione territoriale che hanno compiuto il 14° anno di età. I ragazzi sono rappresentati dai loro responsabili ed educatori.
L’Assemblea viene convocata dal Consiglio parrocchiale in occasione di momenti formativi, celebrativi, elettivi e per l’elaborazione delle linee generali della vita dell’Associazione.
ART. 14 – Il Consiglio
Il Consiglio è costituito dal Presidente e, in base ai settori presenti nell’Associazione parrocchiale/interparrocchiale, da due Responsabili per settore e da due Responsabili dell’ACR.
E’ convocato dal Presidente parrocchiale.
Il Consiglio si riunisce periodicamente ed ha il compito di programmare, organizzare e verificare la vita associativa locale, di convocare l’Assemblea parrocchiale e di approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario.
ART. 15 – Il Presidente
Il Presidente promuove l’attività dell’Associazione parrocchiale/interparrocchiale, favorendone l’inserimento nella vita della comunità e la collaborazione con il parroco; rappresenta l’Associazione parrocchiale/interparrocchiale nei rapporti con l’esterno e con l’Associazione diocesana; convoca e presiede il Consiglio parrocchiale e presiede l’Assemblea.
In quanto rappresentante eletto dall’Associazione parrocchiale/interparrocchiale partecipa come membro di diritto al Consiglio Diocesano.
ART. 16 – Modalità di elezione degli organi dell’Associazione parrocchiale/interparrocchiale
Ogni triennio l’Assemblea elegge il Consiglio. Possono essere eletti consiglieri gli aderenti che alla data di svolgimento dell’assemblea abbiano compiuto i 18 anni.
All’Assemblea elettiva dell’Associazione parrocchiale/interparrocchiale partecipa, al fine della sua regolarità e validità e quale segno di comunione, un rappresentante della Presidenza diocesana senza diritto di voto.
Le operazioni di voto si effettuano secondo le seguenti modalità:
– si forma una lista per ogni settore presente in Associazione e una per gli educatori ACR;
– ogni lista deve essere composta da almeno 3 nominativi;
– la votazione avviene a scrutinio segreto;
– ogni elettore può esprimere due preferenze per ogni lista.
Ultimate le operazioni di voto risultano eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti all’interno della stessa lista risulta eletto il socio più anziano. Tra i consiglieri eletti viene proposto per la nomina da parte dell’Arcivescovo (art. 19.5 dello Statuto) il Presidente parrocchiale, su proposta del Consiglio parrocchiale e sentito il parere dell’Assistente. Il primo dei non eletti nella lista di cui faceva parte il Presidente nominato subentra nel ruolo di consigliere.
ART. 17 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano, in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all’Associazione nazionale e le norme del presente Atto Normativo riferite all’Associazione diocesana.
CAP. 5 – Ordinamento dell’Associazione diocesana
ART. 18 – Struttura organizzativa
Gli organi dell’Associazione Diocesana sono: l’Assemblea, il Consiglio, la Presidenza, il Presidente.
ART. 19 – L’Assemblea diocesana
L’Assemblea diocesana è composta da:
– i Presidenti, i Responsabili di settore e i Responsabili ACR delle Associazioni parrocchiali e interparrocchiali;
– i Responsabili dei gruppi diocesani;
– i componenti del Consiglio diocesano, della Presidenza e delle Commissioni diocesane;
– i Segretari diocesani del MSAC e MLAC;
– i Presidenti diocesani della FUCI, del MEIC e del MIEAC;
– tre delegati per ogni movimento designati dai rispettivi organi competenti.
All’Assemblea può partecipare con solo diritto di parola anche ogni aderente dell’Associazione diocesana.
L’Assemblea diocesana è convocata ordinariamente ogni tre anni dal Consiglio diocesano ed è presieduta da un presidente eletto dall’Assemblea stessa; elegge il Consiglio diocesano, discute ed approva le linee programmatiche dell’Associazione.
Può essere convocata dal Consiglio diocesano anche ogni qual volta sia necessario affrontare temi di grande ed urgente rilevanza per la vita associativa.
ART. 20 – Il Consiglio diocesano
Il Consiglio diocesano è composto da:
– dodici membri eletti dall’Assemblea diocesana, di norma 6 adulti, 3 giovani, 3 educatori ACR;
– i Presidenti delle Associazioni parrocchiali/interparrocchiali;
– i membri della Presidenza diocesana;
– i Segretari diocesani dei Movimenti;
– i Presidenti diocesani della FUCI, del MEIC e del MIEAC.
Il Consiglio diocesano è convocato dal Presidente diocesano o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri; è responsabile dell’attuazione e della verifica delle linee programmatiche indicate dall’Assemblea diocesana; discute e delibera le quote associative, il bilancio preventivo e consuntivo annuale; convoca l’Assemblea diocesana, elegge la Presidenza diocesana ed il comitato per gli affari economici.
Ogni triennio nella prima convocazione dopo l’Assemblea elettiva il Consiglio diocesano designa a mezzo elezione la terna di nomi da sottoporre all’Arcivescovo per la nomina del Presidente diocesano; designa inoltre i delegati per l’Assemblea nazionale.
ART. 21 – Elezione del Consiglio diocesano
L’elezione dei membri del Consiglio diocesano avviene di norma sulla base di tre liste: adulti, giovani ed ACR. Nel caso in cui non vi sia per ogni lista un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere, l’elezione avverrà sulla base di una lista unica, espressione di tutte le componenti dell’Associazione.
Possono candidare tutti gli aderenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data dell’assemblea.
L’elezione avviene a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere fino a tre preferenze per ogni lista; nel caso di lista unica possono essere espresse sei preferenze.
Risultano eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di voti per ciascuna lista, nel numero previsto dall’art. 20; a parità di voti risulterà eletto il socio più anziano d’età.
Nel caso di lista unica risultano eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di voti, nel rispetto della composizione stabilita dall’art. 20.
ART. 22 – La Presidenza diocesana
La Presidenza è composta da:
– il Presidente diocesano;
– due Vice-presidenti per il settore adulti,
– due Vice-presidenti per il settore giovani;
– il Responsabile dell’ACR;
– un rappresentante dei Presidenti parrocchiali;
– un Segretario;
– un Amministratore.
La Presidenza è convocata dal Presidente diocesano e favorisce lo sviluppo dell’Associazione garantendone l’unitarietà. Cura la programmazione e gestione della vita associativa in linea con gli obiettivi fissati dall’Assemblea diocesana e nel rispetto degli indirizzi assunti dal Consiglio diocesano. Collabora con la Chiesa locale e l’Arcivescovo in armonia con le linee pastorali diocesane. Compete inoltre alla Presidenza la gestione economica dell’Associazione.
ART. 23 – Elezione della Presidenza diocesana
Il Consiglio elegge:
– due Vice-presidenti per il settore adulti, due Vice-presidenti per il settore giovani ed un Responsabile dell’ACR tra i membri eletti dall’Assemblea;
– un rappresentante tra i Presidenti delle Associazioni parrocchiali/interparrocchiali.
Spetta al Presidente diocesano ed all’Assistente unitario individuare disponibilità e ricevere candidature per tali cariche.
Il Consiglio elegge inoltre il Segretario e l’Amministratore su proposta del Presidente diocesano.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto, esprimendo un voto per ogni componente da eleggere tra le candidature proposte.
ART. 24 – Il Presidente diocesano
Il Presidente diocesano rappresenta l’Associazione nei rapporti con l’esterno e con l’Associazione nazionale; convoca e presiede il Consiglio diocesano e la Presidenza e ne coordina i lavori.
ART. 25 – Le Commissioni diocesane
Le Commissioni rappresentano gli strumenti di lavoro, organizzazione e realizzazione delle attività dei settori e dell’articolazione dell’Associazione diocesana.
Le Commissioni adulti e giovani sono convocate e presiedute dai rispettivi Vice-presidenti diocesani; la Commissione ACR è convocata e presieduta dal Responsabile diocesano ACR.
Fanno parte di diritto i consiglieri diocesani dei corrispondenti settori, più altri soci cooptati dai Vice-presidenti di settore e dal Responsabile dell’ACR.
CAP. 6 – Disposizioni amministrative
ART. 26 – Gestione amministrativa
L’amministrazione dell’Associazione diocesana compete alla Presidenza che ne affida la cura all’Amministratore eletto dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano e coadiuvato da un Comitato per gli affari economici che ha funzioni consultive; l’Amministratore redige il bilancio preventivo e consuntivo annuale.
Il Comitato per gli affari economici è formato dall’Amministratore, che lo presiede, e da due soci competenti eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.
CAP. 7 – Norme finali e transitorie
ART. 27 – Modifiche all’Atto Normativo
Ogni modifica al presente Atto Normativo deve essere approvata dall’Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
Le modifiche all’Atto Normativo diventano operative dopo la dichiarazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare nazionale espressa dal Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica.
ART. 28 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto Normativo si fa riferimento allo Statuto dell’Azione Cattolica Italiana, al Regolamento nazionale d’attuazione, nonché alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di Associazioni e del Codice di Diritto Canonico, in quanto applicabili.